Il provvedimento che pone a carico di un genitore le spese straordinarie del figlio è titolo esecutivo per quelle “prevedibili” e “costanti nel tempo”, e non per quelle “imprevedibili” e “di rilevante ammontare”

Il provvedimento che pone a carico di un genitore le spese straordinarie del figlio è titolo esecutivo per quelle “prevedibili” e “costanti nel tempo”, e non per quelle “imprevedibili” e “di rilevante ammontare”
03 Marzo 2021: Il provvedimento che pone a carico di un genitore le spese straordinarie del figlio è titolo esecutivo per quelle “prevedibili” e “costanti nel tempo”, e non per quelle “imprevedibili” e “di rilevante ammontare” 03 Marzo 2021

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 379/2021) interviene a dirimere la questione relativa alla ripetibilità, da parte del genitore che le anticipi e limitatamente alla quota parte posta a carico dell’altro, degli esborsi sostenuti nell’interesse dei figli e che non siano ricompresi nella misura dell’assegno.

 A tal fine la Corte individua quali caratteristiche debbano avere le suddette spese affinchè il genitore anticipatario possa provvedere al loro recupero azionando direttamente il titolo originario, ovvero il provvedimento del Tribunale che ha previsto le modalità di accudimento, mantenimento e cura dei figli minori. 

Il caso de quo viene portato all’interesse dei giudici di legittimità dopo che un padre, genitore naturale di una minore disabile, si era visto notificare un precetto, contenente l’intimazione a corrispondere alla madre parte delle spese straordinarie da costei anticipate nell’interesse della figlia, azionato sulla base della sentenza del Tribunale che aveva posto a suo carico l’obbligo di contribuzione al 50% alle spese straordinarie.

Il padre proponeva opposizione a precetto, ritenendo che l’ex compagna avrebbe prima dovuto presentare ricorso per decreto ingiuntivo per le somme precettate. 

Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione, ritenendo che le spese straordinarie possano formare oggetto di esecuzione forzata solo previo accertamento in apposita sede giudiziaria. 

Le ragioni materne avevano invece trovano conforto in secondo grado, laddove la Corte d’appello riconosceva la possibilità di agire direttamente per il recupero delle somme anticipate sulla base del provvedimento originario regolante le modalità di mantenimento della minore. 

Avverso detta sentenza, il padre aveva proposto ricorso per Cassazione. 

I giudici di legittimità si trovano, quindi, a valutare capacità e limiti del provvedimento con cui il giudice di merito ha fissato la corresponsione dell’assegno di mantenimento periodico a costituire valido titolo esecutivo anche per il recupero delle spese straordinarie che, seppur previste, risultano fissate solo in misura percentuale. 

Il ragionamento della Corte parte dalla necessità di attribuire alla nozione “spesa straordinaria” un significato che realizzi un equo contemperamento tra le ragioni del genitore anticipatario e quelle dell’altro, tenuto al rimborso “pro quota”, il tutto all’interno della più generale esigenza di realizzare l’interesse del figlio ad essere educato e mantenuto dai genitori nel rispetto delle sue capacità e aspirazioni. 

Partendo da siffatto presupposto, la Corte è arrivata ad affermare che talune spese, “pur qualificandosi come straordinarie” perché non ricomprese nella misura dell’assegno mensile, “finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza”.

Per le spese che presentino tali caratteristiche, il genitore anticipatario potrà agire esecutivamente per il recupero della quota parte di spettanza dell’altro azionando direttamente il provvedimento originario del giudice. 

Per tali spese non sussiste, dunque, la necessità di un ulteriore accertamento in altra sede, ma basterà indicarle analiticamente nell’atto di precetto notificato. 

Diversamente, le spese straordinarie che “esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”, “per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità”, richiedono un accertamento giudiziale specifico.  

Il genitore che le ha anticipate potrà, dunque, pretenderne il rimborso, nella quota parte posta a carico dell’altro, solo dopo aver esperito apposita azione giudiziale volta ad accertarne l’effettiva rispondenza alle esigenze della prole, nonché la proporzionalità alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato.

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